IVA per manutenzioni ordinarie e straordinari

In questo breve articolo vorremmo fare il punto sulle regole, la normativa di riferimento e l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% prevista in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, valide anche nel 2020.

L'agevolazione, che prevede un'aliquota IVA al 10% sugli interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria, introdotta nella legge n. 488/1999 e successivamente modificata nella Legge di Bilancio 2018, è spesso fonte di confusione tra i committenti e, a volte, anche tra gli addetti ai lavori.

Agevolazione IVA al 10%

In genere è prevista la possibilità di usufruire dell’IVA agevolata al 10% per gli interventi di recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, solo se nella fornitura della prestazione sono inclusi dei beni significativi.

Tuttavia, l’aliquota ridotta al 10%, secondo definizione delle normative vigenti, si applica ai beni significativi fino alla “concorrenza del valore della prestazione”.

I beni significativi

Per beni significativi, ai sensi del Decreto del 29/12/199, si intendono:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetti da bagno;
  • impianti di sicurezza.

I beni significativi devono essere comunque dei prodotti finiti che vengono forniti con l’intervento, anche se prodotti direttamente dall’installatore stesso, come spesso succede nel caso degli infissi.

In quest’ultimo caso, è necessario ricordare che il valore del bene significativo riportato in fattura non può essere inferiore ai costi di produzione (materiali e mano d’opera).

Applicazione dell’IVA agevolata

Per usufruire dell’IVA agevolata al 10% è innanzitutto necessario che la fattura dell’intervento includa:

  • la prestazione effettuata comprensiva di eventuali materiali semilavorati e spese sostenute, fatturata sempre con IVA al 22%;
  • uno o più beni significativi, a cui potrà essere applicata l’IVA al 10%.

Tuttavia, è possibile applicare l’IVA al 10% sul valore dei beni agevolati fino al raggiungimento del valore della prestazione (mano d’opera e materiali).

In questi casi sarà necessario riportare la fornitura di un bene significativo con due voci in fattura, una per la parte assoggettata ad IVA al 10% e la rimanente parte al 22%.

Esempio di applicazione

Per spiegare meglio il concetto, serviamo di un semplice esempio.

Ipotizziamo la sostituzione di un infisso, il cui valore è di € 1000 ed il costo del lavoro è pari ad € 600.

Nella fattura sarà necessario riportare separatamente:

  • il prezzo del lavoro con IVA al 22% (€ 600);
  • il prezzo dell’infisso con IVA al 10% (€ 600) -- fino al raggiungimento del prezzo del lavoro;
  • la differenza tra il prezzo dell’infisso ed il prezzo del lavoro con IVA al 22% (€400)

 

Milano, 30/07/2020

Cogede
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