IVA per manutenzioni ordinarie e straordinari
In questo breve articolo vorremmo fare il punto sulle regole, la normativa di riferimento e l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% prevista in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, valide anche nel 2020.
L'agevolazione, che prevede un'aliquota IVA al 10% sugli interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria, introdotta nella legge n. 488/1999 e successivamente modificata nella Legge di Bilancio 2018, è spesso fonte di confusione tra i committenti e, a volte, anche tra gli addetti ai lavori.
Agevolazione IVA al 10%
In genere è prevista la possibilità di usufruire dell’IVA agevolata al 10% per gli interventi di recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, solo se nella fornitura della prestazione sono inclusi dei beni significativi.
Tuttavia, l’aliquota ridotta al 10%, secondo definizione delle normative vigenti, si applica ai beni significativi fino alla “concorrenza del valore della prestazione”.
I beni significativi
Per beni significativi, ai sensi del Decreto del 29/12/199, si intendono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetti da bagno;
- impianti di sicurezza.
I beni significativi devono essere comunque dei prodotti finiti che vengono forniti con l’intervento, anche se prodotti direttamente dall’installatore stesso, come spesso succede nel caso degli infissi.
In quest’ultimo caso, è necessario ricordare che il valore del bene significativo riportato in fattura non può essere inferiore ai costi di produzione (materiali e mano d’opera).
Applicazione dell’IVA agevolata
Per usufruire dell’IVA agevolata al 10% è innanzitutto necessario che la fattura dell’intervento includa:
- la prestazione effettuata comprensiva di eventuali materiali semilavorati e spese sostenute, fatturata sempre con IVA al 22%;
- uno o più beni significativi, a cui potrà essere applicata l’IVA al 10%.
Tuttavia, è possibile applicare l’IVA al 10% sul valore dei beni agevolati fino al raggiungimento del valore della prestazione (mano d’opera e materiali).
In questi casi sarà necessario riportare la fornitura di un bene significativo con due voci in fattura, una per la parte assoggettata ad IVA al 10% e la rimanente parte al 22%.
Esempio di applicazione
Per spiegare meglio il concetto, serviamo di un semplice esempio.
Ipotizziamo la sostituzione di un infisso, il cui valore è di € 1000 ed il costo del lavoro è pari ad € 600.
Nella fattura sarà necessario riportare separatamente:
- il prezzo del lavoro con IVA al 22% (€ 600);
- il prezzo dell’infisso con IVA al 10% (€ 600) -- fino al raggiungimento del prezzo del lavoro;
- la differenza tra il prezzo dell’infisso ed il prezzo del lavoro con IVA al 22% (€400)
Milano, 30/07/2020
Cogede
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