Il Nuovo Split Payment
Lo Split Payment (meccanismo della scissione dei pagamenti) è il nuovo regime di liquidazione e versamento dell’IVA, introdotto con la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014 del 23 dicembre 2014) e successivamente modificato dai decreti legge n. 50 e 148 del 2017, che trova applicazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e aziende private.
L'art. 1, comma 629, della legge di stabilità, innovando il decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 sulla disciplina dell’IVA, ha inserito un nuovo articolo, il 17-ter, con cui fornisce un nuovo regolamento delle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici. La nuova normativa statuisce che le Pubbliche Amministrazioni e le società pubbliche, anche se prive della qualità di soggetto passivo IVA, quando effettuano acquisti di beni e servizi, devono procedere esse stesse alla liquidazione e al versamento all'Erario dell'IVA che viene loro addebitata in fattura dai fornitori. Ai fini dell'applicazione del meccanismo suddetto, non ha rilievo lo status con il quale la Pubblica Amministrazione acquista beni o servizi, cioè se nella sua qualità di ente istituzionale oppure di quello di esercente un'attività commerciale.
Alla luce del nuovo meccanismo, quindi, chi effettua cessioni di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione riceve direttamente l’importo in fattura al netto dell’IVA.
Ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA
Il nuovo meccanismo introdotto con la Legge n. 190/2014 trova applicazione solo alle fatturazioni attive e passive intervenute con l'ente pubblico a partire dal 1° gennaio 2015, la cui esigibilità dell’imposta si sia verificata successivamente alla suddetta data. Ai fini dell'applicazione del suddetto meccanismo, l'imposta si considera esigibile alla data del pagamento della fattura oppure, su scelta della Pubblica Amministrazione acquirente dei beni e servizi, alla data del ricevimento di quest'ultima.
Con il decreto legge n. 50 del 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso anche ai professionisti soggetti a ritenuta d’acconto che hanno effettuano operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il decreto legge n. 148/2017 (decreto collegato alla legge di bilancio del 2018) ha, invece, ampliato il novero dei soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento dell’IVA connessa all’applicazione dello split payment.
Versamento dell’IVA derivante dal meccanismo dello split payment
La disciplina dello split payment IVA prevede che il versamento dell’imposta ex art. 17-ter del D.p.R. n. 633/1972 venga eseguito con modello F24 utilizzando un apposito codice tributo.
Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto può essere effettuato a scelta della Pubblica Amministrazione in una delle seguenti modalità:
- con un distinto versamento dell'IVA dovuta per ogni fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- con un distinto versamento dell'IVA dovuta per tutte quelle fatture la cui imposta è divenuta esigibile in ciascun giorno del mese;
- con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta entro il giorno 16 di ogni mese per tutte quelle fatture la cui imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Fattura split payment IVA
La fattura che il fornitore di beni e servizi emette in applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti ai fini IVA deve rispettare determinate caratteristiche. È di grande ausilio rivolgersi, in questi casi, al commercialista per ricevere la più idonea consulenza in merito alla compilazione della fattura, alla sua esatta registrazione nei registri IVA e, infine, alla sua corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi. Si ricorda, inoltre, che ogni fattura emessa in applicazione del suddetto regime deve riportare una precisa dicitura richiesta dall’attuale normativa: "Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’ex art. 17-ter del DPR 633/1972".