Il Reddito dei Terreni 2019
I redditi da dichiarare per i terreni sono di due tipi:
- dominicale (art. 27 del Tuir), che va dichiarato sempre dal proprietario;
- agrario (art. 32 del Tuir), imputato al soggetto che materialmente coltiva il fondo (che può non coincidere con il possessore).
Il titolare della sola nuda proprietà del terreno invece non deve dichiarare alcun reddito.
Reddito Agrario
La determinazione del reddito agrario avviene in maniera forfettaria sulla base del reddito medio ordinario del terreno che è attribuibile all’impiego del capitale di esercizio, ed al lavoro dell’organizzazione dei fattori produttivi. Il reddito agrario è un presunto reddito ordinario, e non un reddito effettivo. Per la sua determinazione quindi si applicano le tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ogni qualità e classe di coltura, che tengono conto delle spese di conservazione del capitale, nonché dei costi di produzione e dei contributi a carico del datore di lavoro. La tariffa di reddito agrario deve essere aumentata ciascun anno, del 70%.
Reddito Dominicale
Per quanto attiene la componente dominicale (art. 27 Tuir) invece, la rivalutazione deve essere aumentata dell’80%. Tale reddito è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno, attraverso l’esercizio di attività agricole, e deve essere attribuito a chi possiede i terreni a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, utilizzati per lo svolgimento di attività di coltivazione e di produzione agricola, di cui all’art. 32 del Tuir, con attribuzione di rendita, essendo iscritti nel catasto dei terreni. Al pari del reddito agrario, anche il dominicale non è un reddito effettivo ma presunto, che viene imputato al contribuente in proporzione al periodo di possesso.
La Rivalutazione
Si fa presente che a norma dell’art. 1, c. 512, della L. n. 228/2012, i redditi dominicali ed agrari dei terreni (già da rivalutare, rispettivamente dell’80% e del 70%, tranne per quelli concessi in affitto a giovani agricoltori), devono essere ulteriormente rivalutati del 30%. Questa rivalutazione del 30% non si applica però per i terreni posseduti e condotti da IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola.
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Milano, 16/05/2019