Il credito iva annuale

 

Il credito IVA maturato nel corso di un anno solare può essere utilizzato a partire dall'anno successivo. Il legislatore ha dato la possibilità ai contribuenti di utilizzare il credito maturato anche se effettivamente non vi è stata ancora l'effettiva dichiarazione dell'IVA maturata. Il credito verso lo Stato può essere vantato sia per differenza tra l'IVA a credito e quella a debito, sia per compensazioni orizzontali, effettuate cioè tra crediti maturati su tributi diversi. 

 

Compensazione verticale e orizzontal

 

La materia richiede un'attenta analisi poiché è facile incorrere in errori di comprensione.  La compensazione viene distinta in verticale o orizzontale. La prima si riferisce, come già detto, al rapporto diretto che intercorre tra l'IVA pagata sugli acquisti e quella sulle vendite. La compensazione in questo caso non prevede comunicazioni, né visti, né tanto meno si prevedono dei limiti, mentre la seconda è quella che intercorre tra tributi diversi. Vista la trasversalità della compensazione, lo Stato richiede delle condizioni, innanzitutto una soglia, che non deve essere superata se si vuole compensare un credito non ancora accertato da dichiarazione, poi il contribuente deve richiedere un visto di conformità sulla dichiarazione IVA riferita alle movimentazioni dell'anno precedente. Il prospetto deve essere comunicato tramite apposito modello per via telematica all'Agenzia delle Entrate. 

 

Il limite dei cinque mila Euro

 

La compensazione orizzontale può essere richiesta già dai primi giorni del mese di gennaio. L'operazione è consigliata da tutti i commercialisti anche se si avrà certezza del credito maturato solo a fine febbraio dopo aver fatto la dichiarazione annuale dell'IVA. Non è richiesto alcun altro adempimento se non inviare opportuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite invio del modello F24.

 

Compensazione crediti fuori limite

 

Successivamente alla richiesta di compensazione orizzontale per i primi cinque mila Euro e in fase di dichiarazione annuale IVA, cioè quando si è determinato l'ammontare esatto del credito IVA nei confronti dello Stato, si può richiedere la compensazione per il restante credito. In questo caso è richiesto il visto di conformità, da richiedere all'Agenzia delle Entrata sulla dichiarazione annuale stessa non prima di almeno 10 giorni dalla sua stesura. 

 

Compensazione con debiti iscritti a ruolo

 

Il contribuente che sia in uno stato inadempiente e che sia stato iscritto al ruolo per il recupero forzato della somma dovuta allo Stato tramite pignoramento dei suoi averi non può avvalersi della compensazione orizzontale, a meno che non provveda al pagamento delle somme dovute. L'indicazione di legge non può essere ignorata, tant'è che se si procede alla compensazione non dovuta è prevista una sanzione pari alla metà dell'importo coperto. 

 

Previste sanzioni in caso di errori

 

Il legislatore ha dato indicazioni precise per chi vuole effettuare la compensazione del credito IVA. Ha previsto anche gli aggravi monetari nel caso vengano fatti alcuni errori. Nella compensazione fatta senza il visto di conformità o inviata da un soggetto non abilitato o attraverso un canale errato, viene rifiutata e quindi è recuperato l'intero credito maggiorato da una multa pari al 30% del credito compensato. Nel caso sia il contribuente ad accorgersi di aver mandato una compensazione senza visto di conformità e per adempiere agli obblighi di legge richieda il visto, la compensazione è fatta ma è applicata una sanzione ridotta.

Milano, 07/02/2018

Team Cogede Consulting
Il Commercialista di Milano e di Pavia