Il ritorno dell' F24 cartaceo
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti titolari di partita IVA.
Ma specifiche “limitazioni” erano state introdotte anche per i soggetti “privati”: dall’1.10.2014, infatti, il mod. F24 cartaceo risultava utilizzabile soltanto dai soggetti privati per i versamenti pari o inferiori a € 1.000, in assenza di compensazioni.
A partire dal 3.12.2016, l’art. 7-quater, co. 31, DL 193/2016, modificando l’art. 11, DL 66/2014, si elimina il suddetto limite pari ad € 1.000 reintroducendo di fatto la possibilità per i soggetti privati di effettuare, in assenza di compensazioni, versamenti con il mod. F24 cartaceo a prescindere dall’importo dovuto.
In caso di F24 con saldo a zero o in caso di compensazione con un saldo del mod. F24 a debito di qualsiasi importo rimane valida la regola per la quale il pagamento debba essere effettuato tramite strumentazione telematica idonea.