Il visto di conformità infedele
La circolare del 24 maggio 2019, dell’Agenzia delle Entrate, fornisce i chiarimenti relativi al visto di conformità infedele.
L’agenzia chiarisce che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il CAF, il professionista abilitato o il Responsabile all’assistenza fiscale sono tenuti al pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata.
Ovviamente ciò non vale nel caso in cui il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del cliente contribuente.
La nuova norma conferma che il CAF o il professionista abilitato può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata
Cos’è il visto di conformità?
Il visto di conformità è un’attività di controllo formale svolta dal professionista che consiste in un’attestazione circa la corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione, alle scritture contabili e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto e i versamenti.
Il visto di conformità è obbligatorio in caso di presentazione del Modello 730 e in alcuni casi di compensazione e di riscossione dei crediti.
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Milano, 30/05/2019