Imposta di bollo sulle ricevute
L'imposta di bollo non va applicata soltanto sulle fatture elettroniche ma anche sulle ricevute fiscali in casi particolari:
La regola generale comunque delinea che in presenza di Iva il bollo non deve essere presente.
Stessa cosa nelle ricevute dei medici e dei soggetti che prestano attività sanitarie.
Vi è l’obbligo di applicare l’imposta di bollo, su ogni documento (ricevuta) rilasciato ai clienti se supera la soglia di € 77,47.
L’imposta di bollo, nella misura di € 2,00 è dovuta dagli operatori economici, nelle seguenti categorie di documenti fiscali:
- Le Fatture, emesse in formato elettronico o cartaceo.
- Le Ricevute Fiscali, ovvero documenti emessi per quietanza di pagamento, a liberazione di una obbligazione pecuniaria.
Questo è quanto prevede l’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR n 642/72.
Al contrario, l’imposta di bollo non è dovuta nei seguenti casi:
- Quando la somma dei beni o servizi venduti non supera (complessivamente) la soglia di € 77,47. Questo a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l’indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
- Per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti;
- Per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.
Cogede
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Milano, 03/05/2019