Infortuni sul lavoro e malattie professionali
L'art.21, comma 1, lett. b), D.lgs n. 151/2015 fissa nuove regole e obblighi in vigore dal 22 marzo 2016 riguardo gli infortuni sul lavoro e malattie professionali:
Una prima novità introdotta dall’art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs n. 151/2015 fissa l’obbligo per qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale debba obbligatoriamente rilasciare il certificato e trasmetterlo, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente, esclusivamente per via telematica all’INAIL.
I datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo della trasmissione del certificato medico ma continuano, invece, ad essere soggetti all’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento, contenente i riferimenti del certificato medico, all’INAIL entro i termini ordinari (due giorni in caso di infortunio e cinque giorni in caso di malattia professionale dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore”.
L’invio all’INAIL, da parte del datore di lavoro, della denuncia di infortunio con modalità Telematica lo esonera dall’obbligo di denunciare l’infortunio sul lavoro all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Pertanto il soggetto lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nello stesso.