Isa: Società coop a mutualità prevalente
Una società cooperativa che operi prevalentemente (95%) a favore dei propri soci può considerarsi esclusa dall’applicazione degli ISA?
Si fa presente che i DDMM di approvazione degli ISA del 23.3 e 28.12.2018 hanno previsto una causa di esclusione dall’applicazione degli stessi per le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Tali cause di esclusione: O fanno riferimento alle cooperative di imprese ed a quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato; O operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti. Tanto premesso, nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente non è prevista alcuna causa di esclusione dall’applicazione degli ISA; tuttavia, per tali soggetti, con riferimento all’applicazione degli studi di settore, con la Circolare 21.5.99, n. 110/E, era stato chiarito che, in caso di attività svolte in via non esclusiva, in sede di contraddittorio con il contribuente, … gli uffici dovevano tenere conto, comunque, che tali cooperative operavano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che potevano incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti, riconoscendo alle stesse l’assenza di logiche prettamente di mercato. Si ritiene, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che per tali società possa continuare a rimanere valido il chiarimento fornito con la Circolare 21.5.99, n. 110/E, e che, di conseguenza, in caso di attività svolte in via non esclusiva, potrà essere fornita indicazione, nelle note aggiuntive, che il perseguimento di fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente.
Cogede
Ti informa
Milano, 26/09/2019