Istruzioni Cassa Integrazione Covid
L'INPS ha recentemente pubblicato le prime istruzioni sulla nuova cassa integrazione COVID istituita dal decreto "Sostegni".
Il decreto ha ridefinito il numero massimo di settimane che possono essere richieste dalle aziende che sospendono o riducono il lavoro a causa del COVID, individuando le nuove causali e i periodi previsti.
Potranno fare istanza per i nuovi periodi anche le aziende che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le precedenti causali COVID.
Le richieste andranno riferite ai lavoratori in forza all'azienda al 23 marzo 2021 e potranno a essere trasmesse entro il 31 maggio 2021 per le domande di trattamenti di integrazione salariale decorrenti da aprile 2021.
Le indicazioni operative vere e proprie saranno illustrate da circolari successive.
I datori di lavoro che hanno accesso alla cassa ordinaria potranno richiedere un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale causa COVID, nel periodo fra il 1 aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Queste 13 settimane si aggiungeranno alle 12 già previste per il primo trimestre del 2021.
In caso di ricorso alla CIGO, le aziende avranno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1 gennaio al 30 giugno 2021.
Nel periodo fra il 1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, potranno essere richiesti trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per un massimo di 28 settimane complessive in aggiunta alle 12 settimane già previste dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale oppure entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione.
Trascorsi inutilmente i termini, il pagamento resta a carico dell'azienda inadempiente.
Restano validi, come per il 2020, la facoltà di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa ed il possibile anticipo del 40% da parte dell'INPS.
Il sistema di conguaglio viene esteso a tutti i trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, a partire dal 1 aprile 2021: le aziende interessate potranno scegliere se avvalersene in alternativa a quello del pagamento diretto.
Milano, 01/04/2021
Cogede
Ti Informa