L'IVA sui Piatti d'Asporto
La legge di bilancio ha previsto che le cessioni di piatti pronti e di pasti già cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto vengano considerati come preparazioni alimentari e dunque soggette all’aliquota IVA del 10% anche nel caso in cui tale servizio viene reso al di fuori della somministrazione.
Alla luce delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del Covid, l’aggiornamento legislativo è stato fondamentale, dal momento che la maggior parte degli esercenti si sono attivati per garantire la consegna o domicilio o il semplice servizio di asporto al posto dell’ordinaria attività di somministrazione.
In precedenza lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, si era spinto a considerare la somministrazione cessione per asporto o domicilio nei soli casi in cui l’asporto integrava la quotidiana somministrazione.
Poco dopo anche l’Agenzia delle Entrate era intervenuta sul tema ribadendo la sostanziale distinzione tra l’attività di somministrazione e quella di cessione per l’asporto, creando ulteriore confusione sul fronte degli esercenti.
Il problema vero è quello di distinguere tra somministrazione e asporto ai fini IVA, cioè tra prestazione di servizi e cessione di beni, imputando correttamente l’aliquota sui piatti pronti, intesi come piatti precotti o per i quali non è richiesto un intervento umano significativo per essere servito al cliente, e sui pasti preparati, quelli che possono essere consumati immediatamente al di fuori dei punti di somministrazione.
Su tali operazioni, con il via libera della legge di bilancio, si applica l’aliquota Iva del 10% essendo ora permesso considerare i piatti pronti e i pasti preparati ricompresi al numero 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Secondo il legislatore, all’interno della locuzione “preparazioni alimentari”, occorre ora considerare anche le cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
In questo modo, nonostante l’asporto o la consegna a domicilio rimangano inquadrati come cessione di beni, si applicherà l’aliquota IVA ridotta al 10% in luogo di quella ordinaria al 22%.
La norma, oltre a consentire l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta anche retroattivamente, in quanto si tratta di interpretazione autentica, non sembra nemmeno in contrasto con la disciplina comunitaria.
Milano, 16/01/2021
Cogede
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