La Gestione delle Autofatture Elettroniche

AUTOFATTURA DI COSA SI TRATTA?

L’autofattura è un documento che contiene gli stessi elementi di una normale fattura presentando però alcune differenze:

  • L’emittente della fattura è il cessionario del bene e quindi il committente del servizio il quale assolverà l’imposta in sostituzione del primo e liquiderà l’iva.

Rientrano, in questo caso gli acquisti da produttori agricoli; i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto; la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione; gli acquisti da soggetti extra UE.

  • Il cedente e il cessionario coincidono in un unico soggetto, l’operazione è quindi a titolo gratuito. In questi casi rientrano per esempio: il c.d. “autoconsumo”, ovvero la destinazione di beni o servizi a finalità non imprenditoriali; le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 D.P.R 633/1972.

Nel caso in cui vi sia l’obbligo di emettere autofattura essa dovrà essere elettronica ed emessa via Sdl, a eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra UE per le quali vale l’adempimento dell’esterometro.

L’Agenzia delle entrate ha reso precise modalità di compilazione delle autofatture elettroniche distinguendo vari casi.

AUTOFATTURA OMESSA O ERRATA

Nel caso di autofattura omessa o errata dovrà essere predisposto il documento in formato elettronico indicando:

  • nel campo “Tipo Documento” il codice “TD20”;
  • nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti i dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura;
  • nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
  • nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).

AUTOFATTURA PER AUTOCONSUMO

Per quanto riguarda i casi in cui si parla di autofattura per autoconsumo il documento dovrà essere predisposto in formato elettronico e dovrà essere indicato:

  • nel campo “Tipo Documento”: il codice “TD1”;
  • nella sezione “Dati del cedente/prestatore” e nella sezione “Dati del cessionario/committente”: i dati del cedente/prestatore.

In questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro Iva vendite. 

AUTOFATTURA PER ACQUISTI DI SERVIZI EXTRA UE

In caso di autofattura per acquisti di servizi extra UE in luogo dell’esterometro eÌ€ possibile, ma non obbligatorio, emettere l’autofattura elettronica compilando:

  • il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito;
  • nei “Dati del cessionario/committente” quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento;
  • la sezione “Soggetto Emittente” valorizzando il codice “CC” (cessionario/committente).

Milano, 14/01/2019

Cogede
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