La Tassa di Vidimazione dei Libri Sociali
Cogede sta preparando gli F24 per i suoi clienti per adempire al pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali. Una volta pronti vi contatteremo per procedere al versamento.
Entro il 18 marzo 2019 scade infatti il termine per il pagamento della tassa di vidimazione annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l’obbligo della bollatura presso il Registro delle Imprese o un notaio (il versamento deve essere esibito in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali).
I libri e i registri interessati alla bollatura sono: – Libro Soci, Assemblee, Consiglio Amministrazione, Collegio Sindacale, libro delle Obbligazioni, libro Assemblea Obbligazionisti.
L’importo da pagare è fisso a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno solare ed è deducibile ai fini IRES e IRAP secondo il “principio di cassa” ex art. 99 TUIR.
I SOGGETTI TENUTI ALL’ADEMPIMENTO E I SOGGETTI ESCLUSI
I soggetti che devono provvedere al versamento della Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali sono le seguenti società:
1) Spa, Sapa e Srl anche se società consortili, Società di capitali in liquidazione, Società di capitali sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (tipo concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione Straordinaria).
Sono esclusi invece i seguenti soggetti:
2) Imprese individuali, Società di persone, Società cooperative e di mutua assicurazione, consorzi diversi dalle società consortili, Società fallite, Associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad una Associazione sportiva Nazionale e con caratteristiche conformi alle Onlus di cui alla Legge, n. 289-2002, Onlus e Enti non commerciali, Aziende Ospedaliere, Aziende Socio Sanitarie, Associazioni e Organizzazioni di volontariato.
LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA PAGARE
Per determinare la “tassa di vidimazione” da pagare occorre fare riferimento all’importo del Capitale Sociale esistente al 01/ 01 /2019 e precisamente:
a) Società con Capitale Sociale fino a euro 516.456,90: importo dovuto euro 309,87;
b) Società con Capitale Sociale superiore a euro 516.456,90: importo dovuto euro 516,46.
IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE
Si utilizza il “modello F24 sezione erario codice tributo 7085 – anno 2019” (è possibile la compensazione con altre imposte a credito e in caso di compensazione a zero il modello F24 deve essere presentato solo con il sistema “entratel o fiscoonline” mentre in caso di compensazione non a zero è possibile utilizzare anche il sistema “home banking”).
E’ utile rammentare che le società costituite nell’anno 2019, al fine del pagamento della Tassa di vidimazione, possono adempire in questo modo:
- società ancora prive della partita IVA: devono versare la tassa utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’ Ufficio Agenzia Entrate Centro operativo di Pescara – “bollatura e numerazione libri sociali” e al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività devono indicare gli estremi del versamento nella modulistica IVA di inizio attività.
- società già in possesso della partita IVA: devono versare la tassa utilizzando il modello F24 codice tributo 7085 e riportare gli estremi del versamento nella modulistica IVA di inizio attività.
TABELLA SANZIONI CON RAVVEDIMENTO OPEROSO
a) entro 14 giorni è applicabile l’aliquota massima dell’1,4 % (0,1 al giorno per 14 giorni);
b) dal 15 al 30 giorno dalla scadenza: si applica l’1,50 %
c) dal 31 al 90 giorno dalla scadenza: si applica l’1,67%;
d) dal 91 giorno entro 1 anno: si applica il 3,75 %;
e) entro due anni dalla scadenza del versamento: si applica il 4,29%;
f) oltre due anni dalla scadenza del versamento: si applica il 5%.
La procedura pratica del ravvedimento da seguire è la seguente:
a) versare la tassa annuale dovuta maggiorata degli interessi con il modello F24 indicando il codice tributo “7085” e il relativo anno di riferimento (gli interessi si sommano al tributo);
b) versare la sanzione mediante modello F23, riportando i seguenti dati: codice ufficio RCC – causale SZ – codice tributo 678T e l’importo della sanzione.
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Milano, 08/03/2019