La cessione dei bonus edilizia

Il beneficiario della detrazione che sostiene le spese relative ad alcune tipologie di interventi edilizi, in alternativa alla fruizione della stessa, può decidere di “cedere” il relativo credito.

Tale facoltà, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, per gli interventi antisismici su parti comuni, e per il “sismabonus acquisti”, è stata estesa dal 30 giugno 2019 agli interventi di ristrutturazione edilizia con impatto sulla riqualificazione energetica. 

Le regole della cessione del credito

Dall’esame dei provvedimenti e dei documenti di prassi (in particolare, le Circolari n. 11/E/2018 e n. 17/E/2018), possono essere individuate alcune “regole comuni”, valide per tutte le cessioni

LA “FORMA” DEL CONTRATTO DI CESSIONE È LIBERA

Nessuna norma prevede l’obbligo di stipulare per iscritto un contratto di cessione: la forma è, quindi, libera. L’Agenzia delle entrate, nella Risoluzione n. 84/E del 5/12/2018, ha chiarito che la normativa “non detta regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito”. Qualora il contratto sia redatto per iscritto, non vi è obbligo di registrazione ai fini dell’imposta di registro, neanche se il medesimo riveste la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

IL NUMERO DELLE CESSIONI È LIMITATO

Per tutte le cessioni, non è possibile cedere il credito in modo illimitato: è possibile effettuare al massimo due cessioni (compresa quella originaria, effettuata dal beneficiario della detrazione).

LA DETRAZIONE OGGETTO DELLA CESSIONE: TOTALE O PARZIALE

Il soggetto beneficiario della detrazione (anche se solo teoricamente beneficiario) può cedere soltanto l’intera detrazione. Il cessionario che acquista il credito dal beneficiario della detrazione (ad esempio, il fornitore dell’intervento che acquista il credito dal condomino) può a sua volta cedere in tutto o in parte il credito (quindi, può in parte compensare il credito e cedere la quota non compensata). 

UTILIZZO DEL CREDITO ACQUISTATO

Il cessionario che ha acquistato il credito d’imposta (derivante dalla detrazione) può compensarlo o cederlo dopo che il credito diviene disponibile, cioè dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo:

  • a quello di sostenimento della spesa da parte del condominio, semprechè in tale ultimo caso il condomino abbia pagato la propria quota non ceduta (nel caso di interventi su parti comuni);
  • a quello in cui il fornitore ha emesso fattura (se cessionario è il fornitore e l’intervento è su parti comuni);
  • a quello di sostenimento della spesa, semprechè vi sia stata accettazione del credito da parte del cessionario (nel caso di ecobonus su singole unità, sismabonus “acquisti” e ristrutturazione “monitorata Enea”).

COMPENSAZIONE DEL CREDITO ACQUISTATO

L’utilizzo in compensazione:

  • avviene in 10 quote annuali di pari importo (le quote diventano 5 solo per il sismabonus su parti comuni e per il sismabonus “acquisti”);
  • avviene esclusivamente con F24 presentati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora non sia possibile esaurire nell’anno l’utilizzo della quota di credito, l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione nell’anno successivo; analogamente, qualora non si esaurisca l’utilizzo del credito in compensazione nel decennio (o quinquennio), la quota di credito residua potrà essere utilizzata anche oltre il decimo anno (o quinto anno), fino ad esaurimento.

CESSIONE DEL CREDITO AD ALTRI CESSIONARI

Il soggetto che acquista il credito dal beneficiario della detrazione (prima cessione) può cederlo, in tutto o in parte, ad un altro cessionario (seconda cessione). Tale ultimo cessionario non può a sua volta cedere nuovamente il credito, ma può soltanto utilizzarlo in compensazione, fino ad esaurimento.

ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE IL RIMBORSO

Il cessionario che acquista il credito d’imposta dal beneficiario della detrazione o da un altro cessionario non ha la possibilità di richiedere il rimborso del credito acquistato e non utilizzato in compensazione né ceduto (entro i limiti possibili del numero delle cessioni).

IRREGOLARITÀ NELLA CESSIONE

Per tutte le forme di cessione, i singoli provvedimenti hanno previsto che:

  • se mancano, anche parzialmente, i requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d’imposta: il recupero avviene in capo al beneficiario della detrazione per l’intero importo della detrazione indebitamente fruita tramite la cessione, oltre a interessi e sanzioni.
  • Se il fornitore o cessionario hanno indebitamente fruito, anche parzialmente, del credito d’imposta: il recupero avviene nei confronti del fornitore o cessionario per l’importo indebitamente fruito, oltre a interessi o sanzioni.

Cogede

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Milano, 02/12/2019