La fattura di servizi differita
A seguito delle domande ricevute dai nostri clienti, in merito alla modalità operativa di fatturazione elettronica, nei casi di ripetute prestazioni di servizi al medesimo cliente. Siamo a fornirvi adeguati chiarimenti:
In modo analogo alla fattura diferita per la cessione di beni, è possibile emettere una fattura riassuntiva di tutte le prestazioni effettuate nel mese al medesimo cliente. La fattura avrà data dell'ultima prestazione ovvero l'ultimo giorno del mese solare e andrà emessa entro 12 giorni.
La fattura emessa deve indicare nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse devono essere individuabili “attraverso idonea documentazione”
L’idonea documentazione
Sotto quest’ultimo profilo, il medesimo documento di prassi, in richiamo alla normativa nazionale e a quella dell’Unione europea cui la stessa si conforma, ha chiarito che il legislatore non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali.
Pertanto, il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi ad esempio al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
In questo senso, laddove i richiamati elementi risultino chiari e puntuali, possono essere considerati idonei.
In altre parole la fattura differita è permessa a patto che sia possibile desumere dalla fattura stessa il dettaglio delle prestazioni, opportunamente certificato da idonea documentazione. Se non viene allegata questa documentazione andrà perlomeno identificata da un riferimento (ad esempio numero bolla/contratto/nota consegna lavori) in fattura.
Cogede
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Milano, 26/09/2019