Lavoro intermittente: Requisiti e limitazioni

Il lavoro intermittente è un tipo di contratto di lavoro, che può essere a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione del suo datore di lavoro per prestazioni di lavoro discontinue o appunto intermittenti.

In questa tipologia di contratto viene perciò meno la componente continuativa e giornaliera del dipendente di recarsi tutti i giorni a lavoro nell’orario previsto dal contratto stesso.

Questo tipo di contratto perciò risulta particolarmente diffuso e utilizzato dalle aziende che vogliono sfruttare la possibilità di chiamare e pagare un dipendente soltanto nel momento di effettivo bisogno.

Questa tipologia di forma contrattuale è sempre stata criticata per le sue peculiari caratteristiche incentivanti la precarietà.

Requisiti

Ovviamente questo tipo di contratto non è sempre applicabile ma deve rispettare determinati requisiti:

La figura professionale con cui stipulare il contratto a chiamata deve rientrare in un apposito decreto relativo alle occupazioni discontinue come ad esempio custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, fattorini e commessi di negozio.

Devono essere rispettati i contratti collettivi non solo quelli nazionale di lavoro (Ccnl) ma anche i contratti collettivi aziendali o territoriali.

Al di là dei casi individuati dai contratti collettivi o dal decreto, è sempre possibile assumere con contratto di lavoro intermittente soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

Limitazioni

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Inoltre questo tipo di contratto non può essere utilizzato per sostituzione lavoratori in sciopero, presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi oppure nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni;

Non può essere applicato nemmeno nei confronti di quei datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Milano, 14.08.2019

Cogede
Ti informa