Le Dimissioni
Il regolamento sulle dimissioni prevede che il lavoratore possa recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi momento, con un preavviso di volta in volta stabilito dalla contrattazione collettiva, salvo la presenza di una giusta causa.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Forma delle dimissioni
Le dimissioni e la revoca delle stesse, dal 2016 non si effettuano più tramite richiesta cartacea ma, si istanziano attraverso una procedura telematica ad eccezione dei rapporti di lavoro per le pubbliche amministrazioni, ai periodi di prova, nei rapporti di lavoro domestico e nei rapporti di lavoro marittimo.
La giusta causa
La giusta causa esiste anche nel caso di dimissioni, e rende il recesso da parte del lavoratore efficace e valido senza necessità del rispetto dei termini di preavviso, senza nemmeno rinunciare all’indennità sostitutiva spettante da parte dell’azienda.
Esempi di giusta causa sono: mancata corrispondenza della retribuzione, mancata regolarizzazione contributiva, omesso versamento dei contributi, molestie sessuali, mobbing e comportamenti offensivi e ingiuriosi da parte di un superiore gerarchico.
Casi particolari
Le dimissioni rese dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dal/la dipendente durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio;
mentre le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze, devono essere confermate entro un mese alla Direzione territoriale del lavoro (DTL), altrimenti sono nulle;
Milano, 12/06/2019
Cogede
Ti informa