Le Nuove regole sui DPI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 17/2019 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”, entrano in vigore nuove regole sui DPI (dispositivi di protezione individuale) tutela della salute e della concorrenza leale, con sanzioni che diventano più pesanti.

Sono stati individuati i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato e stabilisce norme sulla libera circolazione degli stessi nell’Unione. Il Regolamento si applica sia ai DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione, che ai DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo, comprese le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i DPI progettati per essere usati dalle forze armate, per l’autodifesa, per l’uso privato per proteggersi dalle condizioni atmosferiche non estreme, quelli da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili

Il Regolamento individua la responsabilità della conformità al Regolamento sui DPI in tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione: in funzione del ruolo svolto tutti dovranno adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al Regolamento, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, e la concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

Sanzioni

Vengono stabilite sanzioni più pesanti in caso di mancata conformità dei DPI immessi sul mercato. In particolare, il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza sono puniti con:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro per DPI di prima categoria;
  • da 10.000 euro sino a 16.000 euro, con l’arresto sino a sei mesi o con la ammenda, in caso di DPI di seconda categoria;
  • arresto da sei mesi a tre anni per DPI di terza categoria.

I distributori che non rispettano gli obblighi del regolamento DPI sono puniti:

  • se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
  • se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
  • se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.

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Milano, 28/03/2019