Le agevolazioni per le ristrutturazioni
La detrazione IRPEF del 19% sugli interesi passivi del mutuo per la ristrutturazione deve rispettare precise condizioni e requisiti.
La Risposta n. 38 con oggetto Articolo 15, comma 1, lettera b) e comma 1-ter del TUIR – Detrazione interessi passivi mutuo cd. Misto Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 chiarisce alcuni dubbi sui requisiti indispensabili affinchè la detrazione possa ritenersi valida.
Requisiti necessari:
I lavori di costruzione o ristrutturazione devono avere inizio entro sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare da costruire o ristrutturare e che quest’ultima sia adibita ad abitazione entro sei mesi dal termine dei lavori.
Pertanto, per godere della detrazione sulla ristrutturazione, devono presentarsi le seguenti caratteristiche:
- l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi antecedenti o diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o altro diritto reale.
Inoltre, il cumulo della detrazione per la ristrutturazione (o la costruzione) di un immobile e quella per l’acquisto è ammesso solo per il periodo della durata dei lavori e per i sei mesi successivi, e dovrà rispettare sia le condizioni temporali di entrambe le detrazioni
Ne consegue che:
- L’immobile adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma entro due anni dall’acquisto, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l’acquisto;
- L’immobile adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione.
Inoltre è necessario sottolineare come nel caso in cui la ristrutturazione comporti la creazione di due unità immobiliari, si avrà diritto alla detrazione delle spese di ristrutturazione solo della parte che sarà adibita ad abitazione principale sempre nel rispetto delle tempistiche di cui sopra.
Ovviamente vanno sempre conservate le quietanze dei pagamenti, i contatti comprovanti il regolare possesso di chi intende usufruire della detrazione e le documentazioni attestanti le spese sostenute.
Cogede Consulting
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Milano, 19/02/2019