Le nuove misure di Antiriciclaggio 2019
In vigore dal 1° Aprile 2019, le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) i dati relativi ai clienti che effettuano movimenti di denaro contante di importo uguale o superiore a 10,000 euro mensili. Le comunicazioni riguarderanno anche le operazioni singole che portano mensilmente a quella cifra e quindi relative ai movimenti di denaro contante pari o superiore a 1,000 euro.
Per quanto riguarda i prime tre mesi (Aprile, Maggio e Giugno) in cui la normativa è applicata, la scadenza prevista per la comunicazione all’UIF è del 15 Settembre.
L'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 (in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 3.000 euro. Sono previsti dei casi che derogano al generale divieto di utilizzo del contante per un importo pari o superiore a 3.000 euro:
- gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, utilizzando un'apposita procedura (il limite, previsto dall'articolo 3, del D.L. 16/2012, è stato abbassato da 15.000 a 10.000 euro dal D.Lgs. n. 90 del 2017);
- per il servizio di money transfer (rimessa di denaro) la soglia è invece fissata a 1.000 euro (articolo 49, comma 2, del D.Lgs.n. 231 del 2007).
L'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016, modificando il testo unico sull'accertamento (DPR n. 600 del 1973, articolo 32), ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito di impresa (i quali percepiscono "ricavi": articoli 57 e 85 del TUIR), un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili. Da tale presunzione sono esclusi i compensi dei professionisti. La stessa norma, infatti, in attuazione della giurisprudenza costituzionale, ha eliminato la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari.
Sul fronte della tracciabilità si segnalano i provvedimenti che hanno previsto l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. In particolare:
- i pagamenti relativi alle prestazioni libero professionali rese dai medici sia negli studi autorizzati in rete, sia intramoenia, devono essere effettuati unicamente mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo (D.L. n. 158/2012).
- per quanto riguarda i settori del commercio e dei servizi, dal 1° luglio 2014 le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d. "obbligo di POS": articolo 15, comma 4, del D.L. 179 del 2012). La legge di stabilità 2016 ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica; per diffondere i POS sono previste sia disposizioni agevolative, volte a contenere le commissioni interbancarie in conformità alla normativa europea, in particolare per i pagamenti di importo contenuto, sia disposizioni di carattere sanzionatorio che dovranno essere definite con decreto ministeriale (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 900). Il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro.
- le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare le operazioni di pagamento - ivi compresi l'erogazione di stipendi, pensioni e compensi - di importo superiore a 1.000 euro mediante strumenti di pagamento elettronici.
- per rendere tracciabili le operazioni relative all'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi a essa ausiliari, il pagamento di tali operazioni deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 178).
- i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a 1.000 euro devono essere effettuati con mezzi tracciabili.
- l'obbligo di accettare pagamenti elettronici è esteso dal 1° luglio 2016 anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 901).
- Il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria
Le principali novità di questa V Direttiva riguardano poi:
- un maggiore accesso alle informazioni sui titolari effettivi, in modo da migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust;
- l'attenzione ai rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali;
- la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria;
- il potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.
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Milano, 03/04/2019