Le scadenze per la precompilata parte 1
Il 28 Febbraio è un giorno dalle mille scadenze per ciò che concerne la creazione delle basi di dati utili a fornire le dichiarazioni dei redditti correttamente precompilate.
Comunicazione delle spese universitarie rimborsate - Che cos'è
A partire dalle informazioni relative all’anno 2016, i soggetti diversi dalle università che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie, comunicano all’Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno studente, i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata (articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016).
- Non sono indicati in questa comunicazione:
- i rimborsi trasmessi nella Certificazione Unica dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
- i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2016.
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 28 febbraio con riferimento ai dati dell’anno precedente.
Modalità di trasmissione
La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).
Contributi previdenziali - Che cos'è
Gli enti previdenziali comunicano all’Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contributi previdenziali contiene esclusivamente le informazioni relative ai contributi versati dal contribuente, che sono utilizzate ai fini della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Non vanno comunicati, invece, i contributi non deducibili dal reddito complessivo del contribuente (ad esempio quando l’onere contributivo rimane integralmente a carico del datore di lavoro). Qualora siano stati erroneamente comunicati tali dati, il relativo file va annullato ovvero sostituito con un file contenente i soli dati corretti.
Modalità di trasmissione
La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).
Nella ricevuta di avvenuta trasmissione, resa disponibile entro cinque giorni dall’invio, saranno elencati i codici fiscali non validati. In tal caso, l’ente è tenuto a effettuare un nuovo invio ordinario contenente esclusivamente i dati relativi alle comunicazioni precedentemente scartate entro la data di scadenza indicata nel provvedimento.
Non vanno, pertanto, inviati i dati relativi ai codici fiscali corretti già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione erogazioni liberali - Che cos'è
Con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, in via sperimentale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
Con la medesima comunicazione e con riferimento allo stesso periodo di sperimentazione, i citati enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche eroganti, con l’indicazione dell’anno nel quale è stato versato il contributo rimborsato.
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 28 febbraio con riferimento ai dati dell’anno precedente.
Soggetti che erogano mutui - Interessi passivi - Che cos'è
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari comunicano all’ Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.
Chiarimenti
- Le tipologie di mutuo (record di dettaglio n. 1 e n. 2, campo 10) sono contraddistinte da quattro codici, il cui inserimento determina una diversa detrazione d’imposta.
- Nella ricevuta di avvenuta trasmissione, resa disponibile entro cinque giorni dall’invio, saranno elencati i codici fiscali non validati. In tal caso, l’ente è tenuto a effettuare un nuovo invio ordinario contenente esclusivamente i dati relativi alle comunicazioni precedentemente scartate entro la data di scadenza indicata nel provvedimento.
Non vanno, pertanto, inviati dati relativi ai codici fiscali corretti già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.
Novità relative ai dati dell’anno 2017
Per consentire la compilazione della comunicazione anche nei casi particolari in cui non è possibile assegnare un Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario (ad esempio nel caso dei “contratti dei portafogli cartolarizzati”), nonché al fine di evitare che in caso di accollo la compilazione di tanti record quanti sono i soggetti partecipanti all'evento determini uno scarto della comunicazione a causa della duplicazione del Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario, anche per l'anno 2017 non è obbligatorio riportare nel tracciato il Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario (record di dettaglio n. 1 e n. 2, campo 9) e in luogo dello stesso è possibile indicare l'identificativo del mutuo individuato dalla singola banca.
Per consentire una più puntuale predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
Per il resto le specifiche tecniche relative alle comunicazioni da inviare entro il 28 febbraio 2018 restano invariate rispetto a quelle approvate con il provvedimento del 27 gennaio 2017.