Nuovo congedo di maternità in Legge di Bilan
E’ stata approvata in via definitiva con il testo del maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2019, una nuova misura in merito al congedo di maternità ossia, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che spetta alle donne lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio.
Dal 2019 pertanto le donne lavoratrici, previo benestare del proprio medico, potranno decidere di lavorare fino a nono mese di gravidanza e fruire dei 5 mesi del congedo di maternità obbligatorio, dopo il parto. Con la nuova Legge di Bilancio 2019 via libera quindi al nuovo congedo maternità
Il diritto al congedo spetta non solo per la nuova nascita ma anche in caso di adozione o affidamento di uno o più minori. Tale diritto spetta alle lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità; apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo; disoccupate o sospese; lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato qualora nell'anno di inizio del congedo, siano braccianti iscritte negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo; colf e badanti; lavoratrici a domicilio; lavoratrici in attività socialmente utili o di pubblica utilità; lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate; lavoratrici dipendenti pubbliche.
La durata del periodo di astensione al lavoro obbligatoria dura in tutto 5 mesi così divisi. Prima del parto: possono essere presi 2 mesi di congedo di maternità prima della data presunta del parto mentre dopo il parto 3 mesi di congedo di maternità (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva; 3 mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi; l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dalla Direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio). Il giorno del parto va aggiunto ai 5 mesi di congedo
Con l'approvazione della legge di Bilancio 2019, è ora consentito alla futura mamma di fruire interamente dei 5 mesi di astensione obbligatoria, dopo il parto, per cui si potrà rimanere a lavoro fino al nono mese di gravidanza.
Alla neomamma lavoratrice dipendenti spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sull'ultimo mese di lavoro precedente all'inizio del congedo. Alle neomamme iscritte alla Gestione Separata, qualora il reddito derivi dallo svolgimento di attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.
Per le lavoratrici dipendenti: occorre avere un rapporto di lavoro in essere; per le colf e badanti, servono 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità o 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti il congedo
Per le lavoratrici disoccupate o sospese il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro mentre se si ha diritto alla disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione, il congedo può iniziare oltre i 60 giorni. Per le disoccupate che negli ultimi 2 anni hanno svolto lavori che non prevedevano il contributo per la disoccupazione, il congedo spetta solo se il periodo di astensione è iniziato entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all'INPS 26 contributi settimanali nei 2 anni precedenti. Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionati: spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità sono stati versati almeno 3 contributi mensili.
La domanda di congedo maternità va presentata 2 mesi prima della data prevista per il parto e non oltre 1 anno, pena la perdita del diritto. Molto importante è ricordarsi di trasmettere per via telematica all'INPS il certificato medico di gravidanza, prima del periodo di fruizione del congedo di maternità, Successivamente la neomamma lavoratrice dovrà comunicare obbligatoriamente entro 30 giorni dal parto: la data di nascita del figlio e le relative generalità.
Cogede Consulting
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Milano, 28/01/2019