Obbligo nomina sindaci e revisori nelle srl
In considerazione della funzione cardine ricoperta dal sindaco e dal revisore all’interno delle realtà imprenditoriali, il legislatore della riforma ha ristretto in modo significativo, i livelli al cui scavalcamento opera l’obbligo della nomina nelle S.r.l.:
• attivo da 4,4 a 2 milioni,
• ricavi da 8,8 a 2 milioni,
• dipendenti da 50 a 10.
Pertanto, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società s.r.l.:
• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Si ricorda che l'art. 14 del medesimo codice, pone due obblighi a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni:
- verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione;
- segnalare immediatamente - secondo le modalità indicate al secondo comma della norma - allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.
Hai ancora qualche dubbio? Contattaci!
Segui cogedeconsulting.com e Iscriviti alla nostra Newsletter per rimanere sempre aggiornato
Seguici anche su:
Milano, 14/03/2019