Onlus e vantaggi fiscali
Quando si parla di Onlus si intende il complesso di organizzazioni che svolgono la propria attività in ambiti specificatamente individuati dalla legge senza scopo di lucro.
Le Onlus possono avere sia la forma associativa senza personalità giudica o con personalità giuridica, possono operare con la forma del comitato, della fondazione, società cooperativa e trust opaco, cioè con la mancanza del beneficiario. La disciplina fiscale delle Onlus si diversifica in base all’attività svolta. Queste organizzazioni operano nel settore dell’assistenza sanitaria, istruzione, formazione, attività sportive dilettantistiche, tutela dei diritti civili nonché promozione di attività artistiche e di cultura generale. Si rivolge anche ai settori della solidarietà che viene condizionata e svolta in favore dei componenti che versano in situazione di svantaggio economico o di disagio che possa dipendere sia da condizioni invalidanti che di emarginazione sociale. Quasi sempre la forma associativa Onlus viene utilizzata per associazioni di volontariato. Queste svolgono le loro attività con finalità di solidale in modo spontaneo e gratuito. Si tratta di associazioni operanti in cooperazione con i paesi in via di sviluppo, di cui recentemente si è parlato molto, soprattutto nella cronaca, con riferimento ai fondi destinati all’assistenza degli immigrati. Vi sono inoltre Onlus per le quali è richiesta l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Per compiere questo passo è necessario presentare in’istanza presentando il modello previsto per questa operazione, a questo verrà allegata la dichiarazione sostitutiva che contenga l’attestazione delle attività svolte. Vi dovrà essere la sussistenza dei requisiti richiesti e la copia dell’atto costitutivo e dello statuto. L’Agenzia delle Entrate, dopo questo passaggio, sarà in grado di valutare in base alla documentazione in possesso entro 40 giorni, il diniego o l’avvenuta iscrizione. L’iscrizione è da considerarsi valida anche con l’opzione del silenzio assenso. Vi è inoltre la possibilità di richiesta di chiarimenti onde verificare le condizioni previste per legge. Questi documenti verranno prodotti entro e non oltre 30 giorni. Gli effetti dell’iscrizione, previa presentazione nei termini, sono retroattivi fino alla redazione dell’atto costitutivo. Per essere inclusi nel registro delle Onlus è necessario che vi siano in atto costitutivo, condizioni espressamente richieste dalla legge. Per cui oltre alla finalità sociale è previsto il divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi, dei fondi, riserve o capitale a meno che ciò non sia previsto per legge o che venga effettuato un versamento in denaro in donazione di altre Onlus, operanti con lo stesso regime legale. Gli eventuali utili o avanzi verranno reimpiegati per la realizzazione di attività di fine istituzionale o connesse a questa finalità per nessi univoci.
Vantaggi fiscali per le imposte dirette
Sono stati previsti dei vantaggi fiscali per gli operanti nel settore Onlus. Per questo tipo di organizzazione si esclude l’imposizione fiscale diretta. Il reddito in questo caso sarà imponibile ai fini IRES, formato dalla somma dei redditi fondiari alla quale si aggiungono anche quelli provenienti da immobili che siano utilizzati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Le Onlus svolgono attività connesse di tipo commerciale che possano fungere da auto finanziamento per iniziative istituzionali da realizzare. Queste attività non potranno superare il 66% delle spese complessive delle Onlus che dovrà finanziarsi prevalentemente con l’attività istituzionale. I proventi vengono esclusi dalla base imponibile IRES a patto che i fondi presenti siano utilizzati per una finalità specifica di tipo istituzionale. Se la Onlus ha delle attività ad essa connesse, per i proventi derivanti da queste, dovranno essere iscritte nei registri contabili previsti per le attività commerciali.
Le donazioni alle Onlus
Il legislatore, per agevolare le attività delle Onlus, ha previsto anche che vengano fatte delle donazioni a loro favore, incorrendo in detrazioni di imposta. Chi vorrà donare una somma di denaro alle Onlus, potrà detrarre dalla donazione le proprie imposte da versare. Per i soggetti privati le erogazioni verso le Onlus permettono una detrazione IRPEF pari al 19% su una donazione di circa 2000 euro. Se la donazione invece viene effettuata da un’impresa o da un piccolo imprenditore, dal reddito verrà dedotto un importo pari al 2% del reddito. Le erogazioni potranno essere fatte mediante mezzi di pagamento tracciabili, che siano bonifici o assegni o carte di credito.
I vantaggi delle imposte indirette
Le Onlus non sono obbligate a tenere un numero di partita Iva. Questa diventa necessaria qualora svolga attività commerciali volte all’auto finanziamento. Nel caso in cui la possegga sarà possibile detrarre l’Iva sugli acquisti. La Onlus in questo caso avrà anche una gestione separata relativa all’attività commerciale. Per quanto riguarda l’imposta di registro, le Onlus assoggettano gli atti relativi all’imposta in misura fissa, ad eccezione di locazioni, dove l’imposta di registro è pari al 2%.
Le condizioni per fruire delle agevolazioni
Le agevolazioni fiscali per le Onlus verranno previste in base all’applicazione dello statuto per le voci riguardo alle imposte e al rispetto dei requisiti che qualifichino l’attività svolta dall’organizzazione. Le Onlus sono tenute alla redazione di scritture contabili in modo cronologico e sistematico. Le Onlus entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio in corso, sono tenute a redigere il bilancio di esercizio che non è soggetto a pubblicità. Questo però, dovrà essere conservato presso la sede sociale. Il commercialista potrà rendere più semplice l'applicazione di queste agevolazioni fiscali per le Onlus, prima di tutto esplicandole in maniera chiara e puntuale.
Milano, 06/12/2017
Team Cogede Consulting
Il Commercialista di Milano e di Pavia