Pignoramento: i Beni Impignorabili

A meno di ulteriori rinvii dell’ultimo minuto, dal 1 marzo 2021 riprenderà l’attività di riscossione e terminerà anche la moratoria sui pignoramenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il pignoramento è il primo atto esecutivo che l’amministrazione finanziaria, in qualità di ente di riscossione, avvia, previa comunicazione, per vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione dei diritti del creditore.

Il pignoramento scatta quando, dopo 60 giorni, 120 nel caso di debiti fino a 1000 euro, non viene pagata o rateizzata una cartella esattoriale legittimamente notificata, a meno che non intervenga un provvedimento di sospensione o annullamento del debito.

Esistono tuttavia degli importanti limiti alla pignorabilità dei beni dei debitori nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Ad esempio, per il denaro depositato sul conto corrente, il pignoramento può scattare solo sulla parte che eccede il triplo dell’assegno sociale: l’importo dell’assegno sociale è pari a 459,83 euro, quindi la soglia di impignorabilità è di 1379,83 euro.

In tema di proprietà immobiliari, i limiti e le soglie di impignorabilità sono numerosi.    
Innanzitutto, gli immobili sono impignorabili per debiti inferiori a 20mila euro e, prima dell’ipoteca, è necessario un preavviso di almeno 30 giorni.  
Inoltre, prima di procedere al pignoramento, l’ipoteca va iscritta: poi occorre attendere sei mesi.

Per quanto riguarda le case, queste non possono essere pignorate se il debito è inferiore a 120mila euro e la somma degli immobili di proprietà è inferiore a tale soglia.        
Ma c’è di più: quando si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore la casa non può mai essere pignorata, anche se il debito supera i 120mila euro, a condizione che si tratti di un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso.

Tutto questo vale nei confronti dell’amministrazione finanziaria: il pignoramento immobiliare nel settore privato è infatti consentito, a discrezione del creditore, per qualsiasi cifra.

In materia di depositi, stipendi e pensioni, in banca non possono essere pignorati l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati.        
Inoltre, indipendentemente dal fatto che il pignoramento avvenga presso il datore di lavoro, l’ente di previdenza o la banca, questo non può eccedere la quota di un quinto: in particolare, per la pensione pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del minimo vitale, pari a una volta e mezza l’assegno sociale, cioè 689,745 euro.

Fra i beni mobili impignorabili rientrano, a meno che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato, tutti quelli ritenuti indispensabili al debitore e ai famigliari conviventi: i letti, i tavoli da pranzo e le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, i frigoriferi, le stufe, i fornelli da cucina, le lavatrici e gli utensili.

Sono impignorabili anche le polizze vita, sia da parte del fisco che da parte di privati.     
Il fermo del veicolo, invece, è illegittimo solo se il mezzo è funzionale all’attività di lavoro e il contribuente è un professionista o un imprenditore.

I beni cointestati sono pignorabili nel limite del 50%.     
In caso di beni immobili, il fisco pone in esecuzione forzata solo la metà della proprietà se questa è divisibile, altrimenti il bene viene venduto per intero e metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore.

 

 

Milano, 04/02/2021

Cogede
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