Potenziato Credito d'Imposta R&S

La legge di bilancio è intervenuta anche sulla disciplina del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo, che abbraccia gli investimenti in ricerca e sviluppo, la transizione ecologica, l’innovazione tecnologica 4.0 e le altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. Per maggiori dettagli, clicca qui.

L’incentivo è stato prorogato per un altro biennio e il beneficio è stato incrementato intervenendo sia sulle quote dell’agevolazione che sull’importo massimo spettante al fruitore. Oltre ad aver allargato il campo delle spese ammissibili, la legge ha poi introdotto l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica.

Proroga della durata

Il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è stato dunque prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Incremento del beneficio

Sono aumentate sia le percentuali per il calcolo del bonus che il tetto delle spese agevolabili.   
Ora il credito d’imposta spetta:

  • per le attività di ricerca e sviluppo, nella misura del 20% (prima era il 12%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro; 
  • per le attività di innovazione tecnologica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;              
  • per le attività di design e ideazione estetica, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 15% (prima era il 10%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

La base di calcolo per ogni tipologia di investimento va ricavata al netto di altri contributi o sovvenzioni ricevuti per le stesse spese ammissibili, mentre il limite massimo va ragguagliato ad anno nei casi di periodi d’imposta di durata diversa da 12 mesi.

Obbligo di asseverazione

Riguardo la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare ai fini dei successivi controlli, è stato introdotto l’obbligo di asseverazione.

Nella relativa relazione vanno illustrati finalità, contenuti e risultati delle attività svolte in ciascun periodo d’imposta con riguardo ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. 
La relazione dev’essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso di attività commissionate ad altri soggetti, la relazione va redatta e rilasciata all’impresa da chi le ha svolte.

Ambito applicativo

Con alcune modifiche sono state infine fornite precisazioni fondamentali in merito all’ambito applicativo del credito d’imposta:

  • il bonus è fruibile da tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;        
  • i commissionari dei progetti per contratti di ricerca extra muros, nei casi di contratti stipulati con soggetti esteri, devono essere fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione Europea, in Stati aderenti allo spazio economico europeo o in Stati coi quali è praticabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito; 
  • le quote di ammortamento relative all’acquisto di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale sono ammesse nella base di calcolo del bonus anche se la privativa deriva da un contratto di acquisto o licenza stipulato con soggetto residente in Italia;           
  • le spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammesse nella base di calcolo del bonus nel limite del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti;
  • tra le spese ammissibili al credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica sono incluse quelle relative ai software. 

 

 

Milano, 20/01/2021

Cogede
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