Premi INAIL: i settori

L’Inail ha emanato la circolare n. 21 del 4 luglio 2019, con la quale comunica la misura della riduzione dei premi INAIL per il 2019 per i settori per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

La riduzione dei premi e contributi dovuti, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2019,si applica esclusivamente ai premi  speciali  (d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124):

  • scuole
  • pescatori
  • frantoi
  • facchini (barrocciai/vetturini/ippotrasportatori)
  • premi  speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi  X e delle sostanze radioattive (legge 20 febbraio 1958, n. 93).
  • gestione  agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.

La riduzione dei premi e dei contributi sopracitati per l’anno 2019, è stata fissata nella misura pari al 15,24% con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 ottobre 2018.
La circolare specifica anche che  i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio o meno.

Per l’anno 2019 rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività  precedente al 3 gennaio 2017.
La riduzione, nella nuova misura del 15,24%, continuerà ad essere applicata per  l’anno 2019, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza  OT 20 ai sensi del previgente decreto ministeriale 12 dicembre 2000 sulla Tariffa Ordinaria Dipendenti. 

Milano, 08/07/2019

Cogede

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