Prestazioni professionali e preventivo obblig

Dovrebbe essere la normalità ma evidentemente il preventivo in Italia non rappresenta nemmeno una consuetudine.

Il comma 150 modificando l’art. 9, comma 4, DL n. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni” ha così sancito l’obbligo per il professionista di stipulare o un preventivo sottoscritto per accettazione da entrambe le parti anche tramite scambio di mail oppure tramite contratto di stipulato dalle parti.

Pertanto il professionista deve effettuare una comunicazione al cliente contenente il grado di complessità dell’incarico, gli estremi della polizza assicurativa per i possibili danni arrecati, oneri e compensi; in particolare il compenso preventivato o da contratto deve essere compreso di contributi, oneri, spese e tutte le voci di costo indicate per le singole prestazioni comprensive persino delle aliquote iva applicabili, eventuali tributi connessi alla pratica, eventuali rimborsi di trasferte da sostenere per il professionista.

La stipula del preventivo quindi sarà un lavoro dispendioso a carico del professionista, che in alcuni casi si vedrà portar via più tempo nella stipula del preventivo che nell’emissione della fattura stessa.

Se da una parte è vero che è un diritto del cliente ottenere una stima del costo della prestazione sufficientemente precisa dall’altro sarebbe utile che la pratica, burocraticamente annosa, fosse obbligatoria solo per determinate prestazioni che economicamente giustificherebbero una sorta di copertura dei diritti del cliente; soprattutto dal momento che per ora non sono ancora state varate conseguenze e sanzioni per chi non rispetta questa nuova norma, tanto più che sarà il cliente a doversi fare carico di spese processuali per far valere i suoi diritti. Una legge così presentata, concretamente, non introduce nulla di nuovo se non aggiungere ulteriore "cartacce e burocrazia", non tenendo nemmeno conto di quelle che potrebbero essere le problematiche di un professionista nel calcolare esattamente un preventivo non avendo nemmeno la sicurezza che lo stesso venga accettato. Ad esempio un tecnico informatico potrà stimare, per un determinato lavoro, un determinato numero di ore di lavoro, ma non potrà mai sapere, nella realtà, tutte le problematiche nella struttura informatica preesistente se non attraverso un’approfondita analisi non retribuita prima della stipula del preventivo o come voce aggiuntiva nel preventivo rendendo lo stesso meno appetibile agli occhi del cliente; è perciò chiaro che chi ha supportato l’ideazione della legge non sia abituato a lavorare per preventivi.

Milano, 09/10/2017
Team Cogede Consulting
Il Commercialista di Milano e di Pavia