Proroga e sospensione pagamenti di dicembre

Fra le altre misure, il decreto “Ristori quater” prevede la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel dicembre 2020.

La misura opera nei confronti degli esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia che:

  • hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 dicembre 2020);
  • hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.

La sospensione opera anche per coloro che hanno intrapreso attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia a far data dal 30 novembre 2019.

I requisiti relativi al limite ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi non si applicano:

  • a chi esercita le attività sospese dai DPCM;
  • ai beneficiari dei contributi a fondo perduto individuati dal decreto “Ristori bis” in zona rossa;
  • ai ristoratori in zona arancione o rossa;
  • agli alberghi, alle agenzie di viaggio ed ai tour operator in zona rossa.

La sospensione si riferisce:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che gli interessati devono in qualità di sostituti d’imposta;
  • ai versamenti relativi all’IVA;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni o di interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure, tramite rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 marzo 2021. Gli importi già versati non sono soggetti a rimborso.

È inoltre stabilita la proroga dal 10 dicembre 2020 al 1 marzo 2021 del termine di pagamento, anche in questo caso senza sanzioni e senza interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli e per il saldo e stralcio degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali.

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, per il termine del 16 marzo 2021 non sono previsti gli ordinari cinque giorni di tolleranza e che la possibilità di proroga coinvolge esclusivamente quei soggetti che nel 2019 hanno regolarmente pagato le rate previste.  
La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che, essendo il 1 marzo anche il termine di scadenza del versamento della prima rata del 2021, i versamenti effettuati successivamente tale termine o per importi parziali saranno considerati acconti sulle somme complessivamente dovute, escludendo l’operatività della disciplina di favore.

 

Milano, 09/12/2020

 

Cogede
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