Prorogato Credito d'Imposta Formazione 4.0
La legge di bilancio ha prorogato fino al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, chiarendo i costi ammissibili a tale beneficio.
Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina del credito d’imposta per la formazione 4.0, sono ammissibili all’agevolazione:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente con riferimento al progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette, quali spese amministrative, locazione e spese generali, per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Il credito di imposta è concesso in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera e dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di 300mila euro per ciascun beneficiario.
Tali attività vanno svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, come big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Rimangono quindi escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Il credito d’imposta deve poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito viene impiegato.
Dopo la pubblicazione delle disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., la legge di bilancio 2019 ha rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese.
L’agevolazione è stata poi prorogata al 2020 dalla legge di bilancio 2020, che è intervenuta inserendo alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito, da applicarsi secondo la dimensione delle imprese. Nello specifico:
- nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro;
- nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro;
- nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250mila euro.
La stessa legge di bilancio 2020 ha poi aumentato la misura dell’agevolazione per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati, chiarendo infine le modalità di applicazione del credito d’imposta per il caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa e eliminando l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
Milano, 20/01/2021
Cogede
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