Qual è la data di ricezione della F.E.?

La data di ricezione della fattura elettronica coincide con la data di messa a disposizione nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura solo se:

  • il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale
  • il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio”, sia un imprenditore agricolo o un forfettario.

Invece la data di ricezione della fattura elettronica coincide con la data di presa visione quando il postino virtuale, il cosidetto SdI (Sistema di Interscambio), non riesce a recapitare le fatture elettroniche dopo aver effettuato i controlli poichè:

  • il valore riportato nel campo “Codice Destinatario” sia inesistente
  • cause tecniche fuori dalla competenza di SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva)
  • il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI

Qualora si verificassero queste condizioni, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

La data di ricezione della fattura elettronica è quindi in questi casi rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

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Milano, 07/03/2019