Quanto costa licenziare nel 2019

Le caratteristiche

Il ticket NASpI è stato introdotto dall’articolo 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, nella versione modificata dall’articolo 1, comma 250, della Legge n. 228/2012, prevedendo – a carico del datore di lavoro – un contributo per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla NASpI, per un valore pari al 41% (che raddoppia all’82% in caso di licenziamenti collettivi) del trattamento mensile iniziale di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Gli importi maggiorati entrano definitivamente a regime a partire dallo scorso 18 marzo, in quanto entro tale data (il 16 marzo cadeva infatti di sabato) doveva essere versato il ticket NASpI per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2019: tali importi fanno infatti riferimento ai licenziamenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Tale contributo è dovuto nel caso di licenziamento da parte del datore, per le causali di licenziamento quali:

  • giustificato motivo oggettivo (GMO);
  • giustificato motivo soggettivo;
  • e finanche nel caso di licenziamento per giusta causa.

È inoltre dovuto in caso di licenziamenti collettivi (sia in presenza che in assenza di accordi sindacali), di licenziamenti durante il periodo di prova o per il superamento del periodo di comporto, oltre che per il lavoro intermittenti e l’apprendistato. Il Ticket è altresì dovuto in caso di dimissioni per giusta causa, e quando le dimissioni – pur se volontarie – sono rese durante il periodo tutelato di maternità.

Esso non è dovuto quando la cessazione del rapporto di lavoro avviene per dimissioni volontarie, così come nel caso di interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (ex art. 2, comma 34, L. n. 92/2012).

Gli importi per l’anno 2019

Come specificato anche dalla Circolare INPS n. 5 dello scorso 25 gennaio 2019, “la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, a € 1.221,44 per il 2019, rispetto al valore fissato per l’anno precedente in € 1208,15.

Considerato che il ticket NASpI è pari al 41% del trattamento mensile iniziale di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è possibile affermare che esso sarà pari – per l’anno 2019 – a:

  • € 500,79 per ciascun anno di lavoro (il 41% di € 1.221,44);
  • € 1.502,37 come contributo massimo da corrispondere, con riferimento ai rapporti di lavoro con anzianità pari o superiore a 36 mesi.

Nei casi di licenziamenti collettivi gli importi saranno invece rapportati all’82% del trattamento mensile iniziale di NASpI, con la conseguenza che i nuovi importi saranno di:

  • € 1.001,58 per ciascun anno di lavoro (l’82% di € 1.221,44);
  • € 3.004,74 come contributo massimo da corrispondere, con riferimento ai rapporti di lavoro con anzianità pari o superiore a 36 mesi.

Considerato che in caso di licenziamenti collettivi per eccedenza di personale per i quali non è stato trovato l’accordo, il contributo si moltiplica per tre volte (vedasi comma 137, articolo 1, della Legge n. 205/2017), esso sarà pari a:

  • € 3.004,74 per ciascun anno di lavoro, pari a: ticket da pagare in caso di accordo x 3;
  • € 9.014,22, come contributo massimo da corrispondere, con riferimento ai rapporti di lavoro con anzianità pari o superiore a 36 mesi. Tale valore corrisponde al calcolo: ticket da pagare in caso di accordo x anni di lavoro (max 3) 

Come versare il ticket NASpI

Il contributo viene versato all’istituto previdenziale, entro il sedicesimo giorno (che slitta al primo giorno feriale successivo in caso in cui esso coincida con il sabato o la domenica) successivo al secondo mese in cui è intervenuta la cessazione.

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Milano, 25/03/2019