Rateazione Straordinaria Cartelle Esattoriali
Un contribuente in particolari condizioni di difficoltà economica può richiedere di pagare una cartella esattoriale anche scaduta con un piano di rateazione straordinario.
Rispetto ad un piano di rateazione ordinario, quello straordinario può arrivare fino a 120 rate, tuttavia il numero massimo di rate concedibili dall’Agenzia delle Entrate dipende anche dai valori reddituali riportati dall’ISEE.
I piani di dilazione straordinaria
I piani di dilazione delle cartelle esattoriali e degli altri atti affidati per il recupero all’agente della riscossione sono disciplinati dall’art 19 del DPR 602/1973.
In tema di rateazioni straordinarie è previsto che il pagamento, nel caso in cui il debitore si trovi per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla crisi economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili.
Per comprovata e grave situazione di difficoltà la legge richiede che ricorrano congiuntamente l’impossibilità accertata per il contribuente di eseguire i pagamenti secondo un piano di rateazione ordinario e la solvibilità del contribuente da valutare in base al piano di rateazione concedibile.
Il piano di rateazione straordinario può essere anche concesso in proroga in caso di peggioramento della propria situazione economia e con il precedente piano di rateazione ancora in essere.
Per provare il peggioramento della propria situazione economica, nel caso in cui il modello ISEE non contenga elementi utili in questo senso, occorre allegare idonea documentazione che attesti, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro di un componente del nucleo familiare o la nascita di uno o più figli.
I requisiti e le modalità di accesso
I criteri e le condizioni di accesso alle rateazioni straordinarie sono stabiliti dall’art 3 del DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.
Come anticipato, i piani straordinari sono concessi, su valutazione dell’agente della riscossione tramite Mod. R4 nel caso in cui ricorrano, congiuntamente, l’impossibilità accertata per il debitore di far fronte al pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e la solvibilità in relazione al piano di rateazione concedibile.
Per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, ciò si verifica quando l’importo della rata del piano ordinario supera il 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, con riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo.
Per i soggetti diversi l’impossibilità e la solvibilità sono integrati quando l’importo della rata del piano ordinario supera il 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile e individuato a norma del codice civile [art 2425, numeri 1), 3) e 5)] e l’indice di liquidità [ (Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,5 e 1.
Il numero delle rate dei piani straordinari è individuato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o tra la rata e il valore della produzione (tabelle A e B del DM).
In ogni caso, il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non pregiudica la possibilità di chiedere e ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.
Milano, 02/02/2021
Cogede
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