Regime Forfait: Ripristinato Obbligo Ritenute

I lavoratori dipendenti e i titolari di redditi assimilati, che nel corso del periodo di imposta 2019 non hanno subito le ritenute ad opera dei contribuenti forfetari che hanno loro erogato le retribuzioni, dovranno restituire una parte delle somme ricevute.  Così si è deciso nell’ultima modifica della legge n. 190/2014.  D’ora in avanti i contribuenti forfetari saranno obbligati ad operare le ritenute d’acconto, come i “contribuenti ordinari” sulle somme così corrisposte.

Il decreto “crescita” ha ripristinato l’obbligo di operare le ritenute d’acconto limitatamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. E’ stato confermato l’esonero negli altri casi “ad eccezione delle ritenute di cui all’articolo 23 e 24” del D.P.R. n. 600/1973.

I problemi operativi più rilevanti riguardano l’applicazione retroattiva della novità normativa. Il legislatore prevede, in deroga allo “Statuto del contribuente”, che la disposizione trovi applicazione sin dal 1° gennaio 2019.

Al fine di evitare che il datore di lavoro chieda la restituzione delle maggiori somme erogate, il legislatore ha previsto che le ritenute non operate vengano effettuate sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto–legge.

In buona sostanza le ritenute “arretrate” saranno operate con decorrenza dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio in tre rate mensili di eguale importo.

Questa soluzione può essere applicata a condizione però che il rapporto di lavoro sia ancora in corso.

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Milano, 05/04/2019