Reintrodotta la denuncia fiscale alcolici

Per effetto delle modifiche introdotte con l'art. 13 bis della legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione de D.L. n. 34/2019 ( Decreto Crescita), ha reintrodotto per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si ritiene, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017.

Il precedente esonero, introdotto nel 2017, riguardava appunto gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, come specificato dalla Nota delle Dogane del 2017 n. 113015.

A decorerre dal 30 giugno 2019 è stato ripristinato l'obbligo di denuncia fiscale per tutte queste categorie di attività

Per questo chiunque svolga un’attività commerciale nel settore degli “spiriti” (mescita, vendita al dettaglio, commercio all’ingrosso, depositi a scopo di vendita) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool denaturato ed altro deve chiedere all’Agenzia delle Dogane, tramite domanda su carta da bollo,  il rilascio della Licenza fiscale di esercizio.

Sarà sufficiente una comunicazione preventiva allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) per attivare i suoi riflessi sul procedimento tributario. Si ricorda che la procedura è soggetta a imposta di bollo che andrà versata secondo le modalità individuate dall'amministrazione competente.

Cogede

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Milano, 11/09/2019