Ritenute e Compensazioni negli Appalti

NUOVE REGOLE A PARTIRE DA GENNAIO 2020

La nuova disposizione contenuta nell’art. 4, del D.L. n. 124/2019 introduce, a partire dall'1 gennaio 2020, delle novità normative in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che modifica integralmente l’art.17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.

In particolare, il nuovo comma 1, dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 stabilisce che il committente  che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili  in qualunque forma, è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrice o affidataria o alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o dei servizi.

A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con modello F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione.

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE PER LE IMPRESE APPALTATRICI

Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati, viene previsto che le imprese appaltatrici o affidataria e subappaltatrici (anche all’impresa appaltarice) trasmettano al committente entro i 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento;
  • l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con:
    • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio;
    • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla prestazione;
    • il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente. 

ADEMPIMENTI PER IL COMMITTENTE

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

LE SANZIONI

In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/ affidatario /subappaltatore/, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.

LE DEROGHE

Sono stabilite alcune deroghe alla disciplina, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute. In sostanza gli obblighi sin qui delineati (cfr. commi da 1 a 3 dell’art. 4), non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI: VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione del possesso dei requisiti è messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

DIVIETI DI COMPENSAZIONE

In deroga alla disposizione di cui all’art.17 comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’Istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi obbligatori, maturate in relazione ai dipendenti. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.  Le imprese che possiedono i requisiti previste nelle DEROGHE possono continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione coi propri crediti fiscali. Ad esempio, nel caso di imprese che si trovano nelle condizioni previste dal co.1, dell’art.4 e che sono in esercizio da più di 3 anni e che non abbiano cartelle di importo superiore a 50.000 euro, la compensazione tra è ammessa.  Viceversa, la facoltà di compensazione è vietata per quelle imprese per le quali, sempre al ricorrere delle condizioni previste dal co.1, dell’art.4, non sussistono i requisiti di esclusione (ad esempio, esercizio dell’attività da meno di 3 anni e sussistenza di cartelle di importo superiore a 50.000 euro).

 

Milano, 21/01/2020

Cogede
Ti informa