Rivalutazioni: Quote e Terreni

Con questo articolo, Cogede vuole riassumere tutti i punti salienti di quanto previsto in materia di plusvalenza e di rivalutazioni dalla Legge di Bilancio 2020.  La norma riguarda i beni posseduti al 1° Gennaio 2020.

Rivalutazione di Terreni e Partecipazioni

L'operazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, redatta e giurata davanti a un notaio entro il 30 Giugno 2020.  La perizia deve essere presentata, per le partecipazioni da dottori commercialisti iscritti all'albo, per i terreni gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti alle Camere di commercio.

La rideterminazione del valore permette quindi di cambiare l'importo della plusvalenza quindi delle tasse da pagare e la legge di Bilancio 2020 ha previsto l'imposta sostitutiva unica dell'11% per partecipazioni qualificate, non qualificate e per i terreni.

Il versamento può anche essere frazionato in tre quote annuali di pari importo, con la prima comunque da pagare entro il prossimo 30 giugno. Sulle altre due rate, in scadenza rispettivamente il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022, saranno dovuti gli interessi del 3% annuo, a partire dal 1° luglio 2020, da versare contestualmente all’imposta.
 
La rivalutazione ha effetti sulla quantificazione delle plusvalenze realizzate al momento della cessione di quei beni, potendosi assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, quello risultante dalla perizia, affrancato tramite pagamento della relativa imposta sostitutiva.

Imposta Sostitutiva Plusvalenza Immobiliare

La Legge di Bilancio 2020 ha aumentato al 26% l'imposta sostitutiva delle plusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Rivalutazione dei Beni d'Impresa

La rivalutazione dei beni d'impresa si riferisce all'opportunità di rivalutare i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 Dicembre 2018 e sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.  I soggetti che sono i destinatari sono: società di capitali, cooperative, trust, enti pubblici e privati residenti in Italia che non adottano i principi contabili internazionali, imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate, enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e tutte le altre società e enti di ogni tipo residenti nel territorio italiano.

Tutti questi soggetti possono rivalutare i beni e le partecipazioni in  corso al 31/12/2018 attraverso il versamento, anche avvelendosi dell'istituto della compensazione, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali.

L'imposta sostitutiva è:

  • 12% per i beni ammortizzabili
  • 10% per i beni non ammortizzabili

Il versamento può essere frazionato:

  • in 3 rate per importi complessivi fino a 3 milioni di euro
  • in 6 rate per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro

E' anche possibile affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazione, applicando un'imposta sostitutiva del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni si considera fiscalmente riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; per i soli immobili, gli effetti decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

La rivalutazione, che deve avvenire nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di bilancio, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

E' bene inoltre ribadire la differenza tra partecipazioni qualificate e non:

  • SOCIETA' NON QUOTATE
    • le partecipazioni qualificate sono quelle con diritto di voto superiore al 20% e partecipazione al capitale superiore al 25%
    • le partecipazioni non qualificate sono quelle con diritto di voto non superiore al 20% e partecipazione al capitale non superiore al 25%
  • SOCIETA' QUOTATE
    • le partecipazioni qualificate sono quelle con diritto di voto superiore al 2% e partecipazione al capitale superiore al 5%
    • le partecipazioni non qualificate sono quelle con diritto di voto non superiore al 2% e partecipazione al capitale non superiore al 5%

Se hai dubbi in merito, non esitare a scriverci su info@cogedeconsulting.it o a chiaramci allo 02 90097 810.

Milano, 26/02/2020

Cogede
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