Rottamazione e scadenze
Chi ha aderito con esito positivo alla Definizione agevolata relativa alla rottamazione delle cartelle prevista dal decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, e ha ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda (entro il 30 giugno 2018) dovrà pagare entro il 31 Luglio 2018 la prima rata.
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione comunichi l’ammontare complessivo delle somme dovute.
Infatti a coloro che hanno presentato la domanda di adesione Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.
- In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. - In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
A. Per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.
B. Per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 (comprese le istanze dei "respinti" della precedente definizione agevolata dl n. 193/2016), Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.
In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.
- In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. - In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
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Milano, 24/07/2018
Team Cogede Consulting
Il Commercialista di Milano e di Pavia