Sanità e fiscalità elettronica
Il settore sanitario, per tutto il 2020, sarà tenuto a rispettare il divieto di emettere fattura elettronica nei confronti dei privati anche da parte dei soggetti non tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera Sanitaria. Inoltre lo scontrino elettronico vedrà la luce anche negli studi medici.
E' necessario però definire correttamente il tipo di prestazione per poter distinguere le varie casistiche in cui l'emissione elettronica sia vietata o obbligatoria.
Scontrino elettronico dal 1 Luglio 2020 anche per i medici
il "medico", dove per medico si intende anche l'odontoiatria, lo psicologo, l'infermiere iscritto all'albo, il veterinario e via dicendo, dovrà dotarsi di un "registratore telematico" o nella migliore delle ipotesi di un stampante fiscale collegata al proprio pc, con la quale poter emettere lo scontrino elettronico.
Il "medico" si ritroverà perciò dal 1 luglio 2020 a dover emettere scontrini fiscali riportanti il codice fiscale del cliente e trasmettere giornalmente e telematicamente i corrispettivi all' Agenzia delle Entrate. In caso di richiesta da parte del paziente/cliente dovrà inoltre inserire anche il codice lotteria (necessario per permettere la partecipazione alla lotteria degli scontrini)
Nel caso in cui il Decreto Legge venisse convertito in Legge entro 60 giorni, entro il 25 Dicembre, verrebbero confermate tutte le novità sopracitate. Ciò comporterebbe l'assolvimento degli obblighi per le operazioni rese nei confronti dei privati da comunicare al "Sistema tessera Sanitaria"
Per capirci, il medico o il dentista che emettono esclusivamente fatture nei confronti di un altro odontoiatria o poliambulatorio, non avranno alcun obbligo di dotarsi del registratore di cassa.
Invece i soggetti che sono sempre stati tenuti all'invio dei dati al STS (Sistema Tessera Sanitaria), compresi i forfettari, dovranno assolvere all'obbligo dell scontrino elettronico.
In sintesi
Per le prestazioni ai privati dovrà essere emesso scontrino fiscale parlante e dovranno essere inviati i dati al STS. Nei casi in cui il paziente abbia espresso opposizione all'invio dei dati al STS per motivi di privacy, sarà necessario evitare sia scontrino elettronico, sia invio dei dati al STS, sia fattura elettronica, ma sarà necessario emettere fattura cartacea.
Per le prestazioni a soggetti non privati sarà necessario emettere fattura elettronica.
Cogede
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Milano, 03/12/2019