Scadenza 30 Aprile per le Strutture Sanitarie

Al fine di favorire la tracciabilità dei pagamenti, le strutture sanitarie devono:

a) incassare i compensi in nome e per conto dei professionisti (tali somme sono poi girate a questi ultimi e i compensi costituiscono comunque reddito del medico esercente l’attività).  L’obbligo di registrazione da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dal registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

b) annotare i compensi incassati nella propria contabilità o in un apposito registro.

c) comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, attraverso la compilazione del modello SSP, l’ammontare dei compensi riscossi per ciascun professionista.  L’adempimento si applica limitatamente ai compensi per le prestazioni sanitarie fatturate direttamente al paziente e non alla struttura sanitaria.

Notare bene che per struttura sanitaria privata s’intende l’immobile provvisto delle relative attrezzature o dell’organizzazione dei servizi strumentali all’esercizio dell’attività medica o paramedica, ovvero le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo medica.

La “comunicazione dei compensi” riscossi nel 2018 per conto di ciascun medico/paramedico, deve essere effettuata attraverso la compilazione del modello SSP.

In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da euro 250 a euro 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), Decreto Legislativo n. 471/97.

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Milano, 24/04/2019