Sport Bonus: Domande entro Oggi
Dal 4 giugno al 4 luglio 2019 era possibile accedere alla prima finestra, delle due previste nell'anno, per usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche destinato alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
Sul sito disponibile anche tutta la modulistica necessaria per presentare la domanda. Il vademecum della procedura è il seguente:
- la domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it tra il 4 giugno ed il 4 luglio 2019, indicando nell'oggetto della mail: Sport Bonus 1° finestra 2019
- l’Ufficio per lo sport invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco
- entro il 19 luglio verrà pubblicato su questo sito l’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l’erogazione liberale in denaro. Verrà indicato nell'elenco solo il numero di codice seriale
- nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 29 luglio i soggetti indicati nell'elenco di cui al punto 3 potranno effettuare l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda
- i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione e comunque non oltre il 9 agosto dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro
- l’Ufficio per lo sport pubblica successivamente l’elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale
Il Bonus è un’agevolazione, fruibile attraverso il meccanismo del credito d’imposta, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e riproposta, con qualche modifica dalla Legge di Bilancio 2019.
Il beneficio è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate da:
- persone fisiche
- enti non commerciali
- titolari di reddito d’impresa
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti
Per quanto riguarda le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito d’imposta non può essere superiore al 20 percento del reddito imponibile, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.
Per quanto riguarda invece soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d’imposta non può essere superiore al 10 per mille dei ricavi ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito stesso.
Milano 04/07/2019
Cogede
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