Superbonus 110% dal 1° Luglio
Vediamo le maggiori novità contenute nell’ultima formulazione dell'emendamento sul Superbonus in fase di approvazione alla Camera:
- l'allargamento del perimetro di applicazione del superbonus al 110%. In particolare è prevista l'estensione degli sgravi anche alle seconde case specificando che si applica alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (trattasi di villette a schiera e restando invece escluse ville, castelli e case di lusso );
- l’accesso al superbonus anche da parte dei contribuenti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
- la modifica ai massimali di spesa per gli interventi di coibentazione (cfr. cappotto termico), con differenze in base alla tipologia di edificio. In particolare, si passa dagli attuali 60mila euro ad unità abitativa a tre fasce di limiti di spesa: 50mila per gli edifici unifamiliari (cioè singoli), 40mila per gli immobili da due a otto unità abitative e 30mila euro per gli edifici con più di otto unità;
- l’ estensione del superbonus fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare (interventi effettuati su immobili Iacp);
- il riconoscimento della detrazione del 110% anche con riferimento alle opere di efficientamento energetico su immobili che vengono demoliti e ricostruiti e non solo su quelli già esistenti;
- l’inclusione nel sismabonus anche degli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
- la limitazione con riferimento alle persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni a godere del beneficio solo per interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Si segnala inoltre che l’emendamento del Governo sposta il termine per l’emanazione del provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. I 30 giorni decorrono dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl.
Milano, 02/07/2020
Cogede
Ti Informa