Trasmissione corrispettivi elettronici
A partire dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, vige l'obbligo di trasmissione telematica degli scontrini. Le sanzioni non verranno applicate in caso di ritardo nell’invio dei dati, a condizione che la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 12-quinques, Dl n. 34/2019).
Ciò significa che se l'originale termine per l'invio dei corrispettivi di Luglio, corrisponde al 31 Luglio, la data ultima per l'invio senza incorrere in sanzioni sarà il 31 agosto, ovvero il 2 Settembre 2019, poichè il 31 agosto cade di sabato.
Si ricorda, che come indicato dall'Agenzia delle Entarate nel Provvedimento di luglio 2019, i soggetti possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, oltre che attraverso soluzioni hardware e software private, mediante i seguenti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:
- servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
- servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
Milano, 26.08.2019
Cogede
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