Tutti i casi di autofattura

L'autofattura seppur rappresenti una pratica poco frequente è in alcuni casi necessaria ed obbligatoria, soprattutto in virtù di una fattura elettronica sempre più frequente e sempre più attenta a scoprire casi di evasione.

L’autofattura si applica nei casi specifici previsti dalla legge:

  • denuncia, in caso di mancata ricezione di fattura o di documento fiscale indicante un importo inferiore al reale;
  • cessioni gratuite a titolo di omaggi, quando cioè la fattura si riferisce a omaggi distribuiti dall’azienda stessa;
  • autoconsumo, quando i beni acquistati dal soggetto passivo IVA sono destinati all’uso personale o familiare o comunque per fini che esulano dall’attività economica svolta;
  • passaggi interni tra due distinte attività IVA esercitate, con indicazione da parte del soggetto passivo del valore normale dei beni, dell’aliquota e della relativa imposta;
  • regolarizzazione in caso di sforamento plafond IVA da parte dell’esportatore;
  • provvigioni corrisposte da parte delle agenzie organizzatrici alle agenzie di viaggi che intervengono in qualità di intermediari;
  • compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta da parte degli esercenti del trasporto pubblico urbano e dei gestori di autoparcheggi;
  • estrazione dei beni dal deposito IVA di provenienza nazionale;
  • cessionari produttori agricoli, in quanto esonerati dall’obbligo di fatturazione.

Per le autofatture la Circolare 14/E/2019 chiarisce che è necessario indicare come codice per il campo "Tipo Documento" il codice TD01 "per tutte le tipologie di autofatture, ovvero altro documento contenente i dati necessari per l’integrazione".

Solo per l'autofattura di denucia di mancata ricezione della fattura richiede un documento elettronico di tipo TD20.

Inoltre l'autofattura si rende obbligatoriamente necessaria nel formato elettronico, qualora il bene sia estratto dall'operatore stabilito in Italia, sia oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore.

Come la buona norma impone, nella fattura elettronica andranno precisate i dettagli puntuali dei beni in descrizione, con le corrispettive quantità e prezzi e andranno esplicitate eventuali riferimenti a bolle doganali e identificativi del fornitore/cliente.

Cogede

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Milano, 23/09/2019